Dopo aver illustrato la funzione del marchio, proviamo a delineare i contorni della problematica relativa al rischio di confusione tra i marchi per approfondire la nostra conoscenza nell’ambito dei diritti di proprietà industriale e fornire un ausilio nell’individuazione delle numerose insidie che inducono in errore i consumatori e che, di conseguenza, ledono i produttori e le aziende.
Secondo costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi controversi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro.
Tale rischio di confusione deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, e, in particolare, la notorietà del marchio d’impresa sul mercato, il pubblico rilevante relativo ai prodotti e servizi contraddistinti dal marchio, l’associazione che può essere fatta dal pubblico tra i due marchi e quindi la percezione dei marchi operata dal consumatore di quel tipo di prodotto o servizio e il grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi designati.
E’ evidente che l’approfondimento di ogni singolo fattore comporta un discorso ampio e articolato. Tuttavia, facciamo un cenno all’ultimo dei fattori suindicati, che costituisce sicuramente la prima valutazione d’impatto che si fa quando si confrontano due marchi, ovvero la somiglianza tra essi.
Pertanto, in tal caso, l’analisi comporterà, in primo luogo, un confronto dal punto di vista visivo/grafico, fonetico e concettuale.
Per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi, dopo aver analizzato ciascuno di questi aspetti, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, tuttavia, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi stessi nonché, eventualmente, sulla rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio.
Pertanto, nel caso di marchi simili, l’esito di ciascuna delle valutazioni suindicate deve portare alla conclusione che esiste il ragionevole rischio che la somiglianza tra i marchi a raffronto determini un risultato grafico e fonetico d’insieme riconducibile allo stesso tipo di messaggio così come può percepirlo il pubblico dei consumatori e che essi siano portati a credere che la leggera differenza tra i segni rifletta una variazione della stessa linea dei prodotti o dipenda da considerazioni di marketing o di carattere stilistico, e non che tale differenza indichi un’origine commerciale diversa.
Alla luce di quanto sopra, è evidente che stiamo parlando di un’operazione complessa, posto che, come si è avuto modo di spiegare, l’accertamento della confondibilità tra i segni va fatto caso per caso, tenendo presente differenti aspetti e valutando se, in un esame ponderato di tutti i fattori pertinenti, il peso rispettivo da attribuire a tali fattori sia idoneo a originare un rischio di confusione.
Avv. Maria Farinola
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Avvocato Maria Farinola
Consulenza tecnico-legale per deposito e tutela marchio
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Il tema che desideriamo affrontare nel presente post riguarda la distinzione tra i simboli ® e ™, che spesso capita di vedere apposti accanto ai marchi.





